Tre cose che (forse) non sapevi sulla sicurezza obbligatoria
Servizi delegati ad esterni: la Gestione delle interferenze sui rischi
Quando un’azienda si avvale di servizi esterni, facenti capo a un’altra impresa o a un lavoratore autonomo, è soggetta a rischi derivanti dalle attività del subappaltatore. La gestione delle cosiddette “interferenze dei rischi” rappresentano uno degli aspetti più ostici – e meno conosciuti – della normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: disciplinata dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008. Per una corretta gestione delle interferenze in azienda è essenziale innanzitutto che il Datore di Lavoro rilevi i potenziali rischi esterni attraverso la compilazione del DUVRI. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ha infatti una funzione molto importante in azienda: se da un lato serve a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, dall’altro permette di incrociare i rischi derivanti dai servizi con quelli dell’ambiente in cui vengono realizzati, rendendo quindi possibile la valutazione delle possibili interferenze.
Il caso: la Corte di Cassazione condanna il lavoratore assente al corso sulla sicurezza
Viene forse dato per scontato ma ogni lavoratore, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, ha l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Tra questi doveri rientra anche l’impegno, penalmente sanzionato, a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Quest’obbligo, previsto all’interno del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha confermato il licenziamento di un lavoratore inadempiente, rifiutandone il ricorso.
Infatti, nell’ambito del quadro ricostruito dalla sentenza della Cassazione Civile (Sez. Lav., 7 gennaio 2019 n.138), la mancata e recidiva partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza obbligatoria organizzato dall’azienda ha causato una grave violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede (previsti dagli articoli1175 e 1375 c.c.), tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario con l’azienda stessa.
Formazione obbligatoria: le opportunità di finanziamento
Una sentenza di aprile della Corte di Cassazione Penale (Sez.VII, 17 aprile 2019 n.16715) ha evidenziato una grave problematica diffusa nel contesto aziendale: la compilazione di falsi attestati di formazione sulla sicurezza. Un illusorio risparmio di tempo e denaro che invece può costare molto caro ai datori di lavoro e ai responsabili della sicurezza, sia a livello sanzionatorio che penale.
Finanziare la formazione anche in ambito sicurezza obbligatoria è possibile. Le opportunità a disposizione delle aziende sono molteplici: oltre a specifici programmi di finanziamento promossi dall’Unione Europea, Pmi e Grandi Imprese possono anche aderire ad alcuni fondi interprofessionali, accedendo così ad esclusivi bandi dedicati alla sicurezza.